Approfondimento
Legale
C.d. Noleggio
on-line: Norme vigenti in materia
Lo
sfruttamento di opere cinematografiche attuato attraverso la rete telematica dà
vita ad una utilizzazione dei diritti giuridicamente configurata quale
“comunicazione al pubblico” e disciplinata dall’art. 16 della Legge 633/1941[1].
Tale norma, che dà attuazione alla Direttiva
dell’Unione Europea 29/2001, ai sensi dell’Art. 2 del D. Lgsl. 68/2003,
modificativo dell’Art. 16 della Legge 633/1941, prevede specificamente fra i
diritti esclusivi riservati agli autori “la
messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
Una
tale forma di sfruttamento delle opere cinematografiche non può in alcun caso essere
definito quale “noleggio”, in quanto, non solo il “noleggio” in senso
giuridico si attua attraverso la dazione di un supporto fisico – e non
nell’accesso alla rete Internet tramite codici di accesso riservati ai soggetti
che vi si registrano – ma, altresì, il noleggio richiede che il supporto fisico
stesso sia destinato specificamente all’uso di originali o copie cedute nella
loro materialità, senza che ricorra, o possa ricorrere, lo sfruttamento
virtuale ed intangibile proprio del collegamento a terminali on-line.
Al
contrario del noleggio (Art. 18-bis Legge 633/1941) che – come già evidenziato
– ha “ad oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti
di opere, tutelate dal diritto d’autore fatta per un periodo limitato di tempo
ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto od
indiretto”, la comunicazione delle opere tutelate dal D.A. attraverso
La materia è stata disciplinata inizialmente dal
Trattato OMPI/WIPO del 1996 e successivamente dalla già citata Direttiva
2001/29/CE la quale precisa ai consideranda
23, 24 e 25 [2] che “tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il
diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal
diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante
trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand")” Gli articoli 3.1
e 3.2 della Direttiva 2001/29 confermano puntualmente e specificamente detto
assunto.
E’ di palese evidenza, quindi, che l’attività di
noleggio on line è illegittima ai sensi delle norme sopra richiamate e potrebbe
costituire violazione dell’art. 171-ter lett. a) della L. 633/1941, con le
possibili conseguenze anche penali che tale norma implica a carico dei soggetti
responsabili di dette condotte.
Ai
sensi dell'art. 171-ter lett. f-bis) della L. 633/1941 costituisce violazione
l'atto di aggiramento del software di protezione, denominato CSS (Content
Scrambling System), e tali opere non possono essere legittimamente acquisite
ovvero immesse in rete da alcun soggetto diverso dagli aventi diritto che ne
detengono il materiale audio e video, oltre che i diritti esclusivi di
utilizzazione.
[1] 1. Il
diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera
ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi
analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari;
comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.2.
Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione
al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
[2] 23) La presente direttiva
dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla
comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso
lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel
luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo,
inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti
che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo
in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi
all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli
atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto
d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una
protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che
tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di
rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i
materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su
richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal
fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento
da essi individualmente scelto.