| FAPAV risponde al Garante per la Protezione dei Dati Personali | |
Si pubblica qui di seguito la risposta ufficiale inviata da FAPAV al Garante per la Protezione dei Dati Personali a seguito della richiesta di informazioni dello stesso in merito alla controversia FAPAV/TELECOM.
Spett.le Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Montecitorio 121 00186 Roma Roma, 3 febbraio 2010 Oggetto: Richiesta di informazioni su controversia FAPAV / Telecom Italia ( vs rif. DCRT/MM/66840) Spettabile Autorità, in relazione alla Vostra richiesta in oggetto, attivata a seguito di una “segnalazione” di Telecom Italia che reputiamo illegittima, infondata, fuorviante e maliziosa, siamo lieti di poter offrire le seguenti informazioni così da ristabilire il corretto quadro della controversia e fugare ogni dubbio in merito alla piena liceità della posizione di FAPAV. 1. La FAPAV FAPAV, Federazione anti-pirateria audiovisiva, è una associazione non riconosciuta avente come espresso scopo <<la tutela e la difesa nel territorio della Repubblica Italiana, anche avanti l’Autorità Giudiziaria civile e penale, dei diritti d’autore e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale connesso ai prodotti e alle attività dei propri Membri, nonché la difesa dei propri interessi di categoria e delle categorie alle quali i Membri appartengono. In relazione a tale scopo l’Associazione dovrà assistere e rappresentare i Membri nei confronti delle istituzioni e della pubblica amministrazione nonché delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali. Scopo primario ed autonomo dell’Associazione è, altresì, la prevenzione e la repressione, da attuarsi anche in sede giudiziaria civile, penale ed amministrativa, di ogni violazione delle norme di legge poste a tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale nel settore audiovisivo, cinematografico, televisivo e in qualsiasi altra area, nonché in ogni altra violazione – attuata con qualsiasi mezzo divulgativo – di norme di legge, che comporti un pregiudizio ai diritti e agli interessi dell’Associazione (...). Nell’ambito dei suoi scopi principali l’Associazione potrà dar corso alle azioni che riterrà più opportune, anche in sede giudiziaria civile, penale e amministrativa, per la repressione di ogni e qualsiasi attività illecita pregiudizievole ai suoi interessi, ai suoi diritti nonché ai diritti d’autore e di proprietà intellettuale di tutti e di ciascun Membro, quale, a titolo meramente esemplificativo, la contraffazione e l’illecita riproduzione di prodotti e di supporti audiovisivi, digitali, analogici o di altra natura; l’illecita trasmissione o ricezione di segnali televisivi con qualsiasi modalità siano essi diffusi o ricevuti; le illecite e/o non autorizzate esecuzioni pubbliche, le proiezioni e le trasmissioni on-line di opere protette e qualsiasi altra analoga illegittima iniziativa.>> Fra gli associati FAPAV vi sono le più importanti associazioni di settore (ANICA, AGIS, UNIVIDEO, Motion Picture Association), nonchè le principali imprese produttrici e distributrici di opere cinematografiche italiane e straniere. 2. L’oggetto del giudizio FAPAV / Telecom Italia Nel prendere atto del fatto che Telecom Italia – evidentemente consapevole del proprio ruolo contributivo (e lucrativo) alla commissione di gravissimi reati ed illeciti civili contro la proprietà intellettuale – si rivolge all’intestata Autorità per tentare di cancellare le prove della propria responsabilità, è opportuno chiarire l’oggetto del giudizio RG 81287/09 pendente avanti la Sezione specializzata proprietà intellettuale del Tribunale di Roma. a) Innanzitutto, il giudizio non ha nulla a che vedere – sia in termini di causa petendi che di petitum – con il contenzioso c.d. Peppermint, ben noto all’intestata Autorità. Ogni riferimento ad esso è dunque puramente capzioso. b) Nel giudizio pendente, FAPAV lamenta il fatto che opere cinematografiche appena uscite nelle sale italiane – o addirittura prima della loro uscita – sono rese disponibili i) attraverso un sistema chiamato peer-to-peer, che consente lo “scambio” fra utenti, ovvero ii) attraverso siti Internet (giuridicamente collocati in paesi sottratti, de facto, alla giurisdizione italiana) che traggono profitto dalla diffusione di tali contenuti tramite sistemi di streaming o direct download. . Si deve sottolineare – in questa sede, come si è già fatto nel giudizio – che tali attività di messa a disposizione sono sicuramente illecite in quanto tali opere non erano state distribuite al pubblico, nè era disponibile al pubblico alcun supporto o alcuna piattaforma autorizzata dai titolari dei diritti sulle opere stesse. Non vi è dunque in alcun modo la possibilità – giuridica o fattuale – che qualcuno (diverso dai titolari e suoi licenziatari) possa avere un legittimo diritto di utilizzo su una copia dell’opera e possa avvalersi delle disposizioni in materia di “uso personale” (ammesso, ma recisamente contestato, che tali disposizioni si applichino alle opere in rete). La precisazione serve anche a sgombrare il campo dalla mistificazione del peer-to-peer, che presuppone che vi sia un soggetto il quale, titolare di un diritto all’utilizzo personale dell’opera, consente ad un altro soggetto un utilizzo sempre personale. In realtà il peer-to-peer è solo una delle modalità attraverso le quali si realizza una intensa attività illecita, costantemente accompagnata ad uno sfruttamento commerciale da parte dei siti internet che lucrano grazie alla messa a disposizione di opere sulle quali nessuno (se non produttori e distributori) ha un qualche diritto. c) Essendo di fronte ad una attività organizzata volta, con finalità di lucro, alla sistematica violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori e dei distributori suoi associati, FAPAV ha dapprima diffidato Telecom Italia, l’operatore della rete attraverso la quale la maggioranza degli illeciti viene realizzata, ad attivarsi per impedirli. Come si dirà oltre, ad avviso di FAPAV Telecom Italia, una volta debitamente notiziata, ha un obbligo giuridico di impedire tali eventi. Ma questa è materia di cui è investita l’A.G.O. e che non impinge sulle competenze dell’intestata Autorità. d) Le domande svolte da FAPAV nel giudizio sopra citato sono le seguenti: << i. Ordinare a Telecom Italia di comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza tutti i dati idonei alla repressione dei reati di illecita riproduzione di opere protette p.p. dagli artt. 171 ss. l.d’a. ii. Ordinare a Telecom Italia di adottare tutte le misure, sia tecniche che amministrative, per impedire ovvero ostacolare l’accesso ai siti – elencati nel ricorso – usualmente utilizzati per accedere a e riprodurre illecitamente contenuti audiovisivi non disponibili al pubblico. iii. Ordinare a Telecom Italia di informare i propri utenti in ordine alla natura illecita delle condotte di riproduzione di opere audiovisive non disponibili al pubblico, comunicando altresì che tali condotte costituiscono condotte contrattualmente vietate ai sensi del contratto di accesso ad Internet e, per l’effetto che la prosecuzione di tali condotte potrà dare luogo alla risoluzione del contratto medesimo.>> Come si vede – a differenza dal caso Peppermint, invocato a sproposito, ed anche di quello Promusicae – FAPAV non sta chiedendo di ottenere alcun dato personale, nè sta chiedendo all’Autorità giudiziaria di ordinare a Telecom Italia di compiere alcuna attività in contrasto con la vigente disciplina dei dati personali (prescindendo dal fatto che, comunque, è l’AGO il soggetto istituzionale deputato a stabilire in ultima istanza cosa sia lecito e cosa sia illecito, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03). e) La “segnalazione” di Telecom Italia, dunque, mira soltanto ad interferire nel giudizio de quo cercando di ottenere dall’intestata Autorità un qualche provvedimento incidentale in ordine alla ammissibilità di talune evidenze documentali circa il proprio concorso nella produzione dell’illecito. FAPAV non può non evidenziare l’assoluta irritualità – per non dire illegittimità – di tale pretesa, potenzialmente foriera di un conflitto fra poteri dello Stato. Nel costituirsi in giudizio Telecom Italia ha eccepito la inutilizzabilità di tali evidenze ai sensi dell’art. 11, secondo comma, Codice Privacy. Sarà il Giudice a stabilire se ricorrono i presupposti per la sua applicazione (che FAPAV recisamente contesta). Ma la “segnalazione” non può essere un escamotage per ottenere in altra sede una qualche pronuncia suscettibile di alterare il normale svolgimento del processo. Non appare inutile, peraltro, evidenziare che tale strada è fermamente sbarrata dalla preclusione di cui all’art. 145, 2° comma, Codice Privacy. E se ciò vale per il ricorso, a fortiori vale per forme attenuate di esercizio dei diritti, come è nel caso della “segnalazione”. 3. FAPAV non tratta (e non ha trattato) dati personali Nella richiesta cui si risponde a FAPAV si chiede di “comunicare (...) le specifiche modalità tecniche con le quali, anche avvalendosi dell’attività di terzi, abbia acquisito i dati personali dei soggetti interessati”. Tale formulazione, nella misura in cui ipotizza che FAPAV abbia acquisito dei dati personali, tradisce la suggestione della capziosa presentazione di Telecom Italia. Occorre con chiarezza rappresentare che FAPAV non ha acquisito – né sta acquisendo – alcun dato personale, nè ha dato incarico ad alcuno di farlo. Nel giudizio de quo FAPAV, in ossequio alla legge in materia di protezione dei dati personali ed ai principi anche comunitari che la informano, ha esposto dei dati aggregati, che dunque non sono in alcun modo qualificabili come dati personali. Ed è proprio perché non tratta dati personali, e non ha incaricato alcuno di trattarli, che FAPAV sta chiedendo all’A.G.O. di ordinare a chi legittimamente tratta quei dati (Telecom Italia) di intervenire con le misure opportune e legittime. Appare inutile evidenziare come il dato aggregato rappresentato dal numero complessivo di accessi illeciti ad opere protette e la percentuale di accessi realizzati attraverso la rete di Telecom Italia non rientra nella nozione di “dato personale” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) Codice Privacy. 4. La provenienza dei dati aggregati utilizzati nel ricorso FAPAV / Telecom Italia Si deve peraltro aggiungere che i dati – aggregati, e dunque non personali – citati nel ricorso de quo, sono stati forniti a FAPAV dai titolari dei diritti sulle opere massicciamente “piratate”, i quali ne dispongono sempre e solo in forma aggregata. Si aggiunge, sempre ribadendo che si tratta di dati aggregati e quindi non personali, che si deve escludere, in ragione della sua struttura associativa, che gli aderenti alla FAPAV possano essere inquadrati quali “incaricati del trattamento” da parte della stessa. Si tratta, infatti, come evidenziato al paragrafo 1, di soggetti giuridici – anche di notevoli proporzioni – completamente autonomi rispetto a FAPAV. 5. Le “specifiche modalità tecniche” Sempre ribadendo che FAPAV non tratta e non ha trattato dati personali, e che nel giudizio de quo non vi è traccia di dati personali, FAPAV ritiene che rientri fra i suoi compiti statutari fornire all’Autorità richiedente le informazioni di cui è a conoscenza relativamente alle “specifiche modalità tecniche” attraverso le quali sono stati elaborati i dati aggregati poi versati in processo. Tali informazioni riguardano i due diversi canali attraverso cui sono diffuse illegalmente opere protette dal diritto d’autore, canali che è fondamentale distinguere per poter evitare di trarre conclusioni errate circa il trattamento dei dati degli internauti. I canali di cui stiamo parlando sono i seguenti: da un lato, gli emergenti siti Internet che propongono contenuti illegali visibili in streaming e in direct download; dall’altro, il più conosciuto peer-to-peer. · Nel primo caso, non ci troviamo di fronte allo scambio di file tra utenti (come nel peer-to-peer), bensì a siti Internet che permettono di visionare film in diretta grazie ad un semplice click (streaming), oppure di scaricarli direttamente sul proprio PC in maniera “diretta” (direct download). I siti in questione (come ad esempio http://webstreamingmania.blogspot.com/ oppure http://filmstreamingdb.blogspot.com/ ) non ospitano i contenuti illegali ma funzionano come una sorta di vetrina che rimanda, in un solo click, ai siti di hosting. FAPAV ha segnalato a Telecom Italia nella propria diffida e – di fronte alla colpevole inerzia della stessa – anche all’Autorità giudiziaria, quali sono i siti di riferimento italiani che svolgono attività illegale fungendo da ponte verso siti di hosting che ospitano i contenuti illegali di opere protette dal diritto d’autore. Non è stata realizzata nessuna investigazione sul traffico telematico degli utenti italiani in relazione a questo tipo di siti: si è voluto mettere in evidenza l’esistenza di siti vetrina illegali che potrebbero essere filtrati con la collaborazione dell’ISP, come già avvenuto per alcuni di essi come www.vedogratis.com oppure, più di recente, www.youandus.it, sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza di Venezia.
L’illecito dei siti di riferimento citati, non consiste soltanto nel rinviare ai siti di hosting che mettono a disposizione opere protette dal diritto d’autore: la maggior parte di queste pagine web, infatti, opera in maniera professionale cercando di monetizzare le visite generate dagli utenti e approfittando della visibilità di tali opere e lucrando attraverso la vendita di spazi pubblicitari o altri espedienti (donazioni etc..). FAPAV non ha ottenuto e non può ottenere alcuna corrispondenza tra le URL delle pagine web citate e l’attività telematica degli internauti italiani, poiché soltanto l’ISP può fornire questo tipo di informazioni circa l’attività dei suoi abbonati. · Nel secondo caso, a quanto consta, alcuni associati FAPAV hanno fatto ricorso ad una società specializzata nella protezione dei diritti d’autore, incaricata di fornire statistiche dei download a partire dai cosiddetti “fake” (o “files decoy”, file che contengono il trailer di un film ripetuto in serie) diffusi da territorio straniero nelle reti peer-to-peer per simulare i file di opere protette dal diritto d’autore. Lo strumento utilizzato altro non è che una versione del software open source eMule, modificato in modo da visualizzare la ripartizione dei download per ISP. Si allega un’immagine che raffigura le informazioni che vengono visualizzate grazie a questo strumento, semplicemente inserendo il link eDonkey che si desidera cercare, come avviene su un normalissimo eMule. E’ importante segnalare che, come appare chiaro dalla schermata annessa, nessun indirizzo IP viene visualizzato o stoccato per ottenere l’informazione riguardante l’ISP utilizzato. L’IP degli utenti che scaricano, infatti, viene anonimizzato istantaneamente attraverso un procedimento rapido ed immediato. L’informazione che ne deriva permette di effettuare una richiesta di tipo WHOIS al fine di ottenere le informazioni sui paesi e sulla ripartizione dei download per Internet Service Provider. L’anonimizzazione di un indirizzo IP. Un indirizzo IP è composto da 4 serie numeriche aventi al massimo 3 cifre: «213.41.78.45», dove ogni serie numerica rappresenta un Byte e quindi un totale di 32 bit. Ogni indirizzo IP può essere suddiviso in due campi: i primi Byte identificano la rete (Network ID), gli ultimi l’host, tale suddivisione ha portato alla classificazione degli indirizzi in tre classi principali (A, B, C), le quali si differenziano in funzione di quanti dei quattro byte identificano la rete e quanti l'host. L’identificazione della posizione di un computer (host) in una rete Internet o rete locale è possibile unicamente grazie all’integrità dell’indirizzo. La società specializzata effettua un’identificazione parziale dell’indirizzo IP limitandosi al riconoscimento completo unicamente della rete (Network ID) e sostituendo l’ultima serie numerica con uno zero Ø (per esempio da «213.41.78.45» a «213.41.78.0»). L’indirizzo IP viene quindi trasformato in modo irreversibile in un “dato anonimo”, ovvero a un dato che in origine, o a seguito del trattamento, non può essere associato ad un interessato o identificato o identificabile (definizione art.1 del Codice in materia dei dati personali). L’identificazione del Paese o città di appartenenza di un indirizzo IP parziale è possibile poiché, analogamente ai prefissi telefonici, le autorità di attribuzione delle classi di indirizzi (ICANN, Ripe NCC…) attribuiscono determinati intervalli di indirizzi IP a diverse zone geografiche. La finalità di questo trattamento istantaneo è soltanto quella di poter realizzare delle statistiche sui download dei file decoy diffusi nelle reti peer-to-peer, procedimento che ben si discosta dal trattamento di indirizzi IP richiesto nel caso di un’infrazione. FAPAV non è - né è mai stata intenzionata ad essere - in possesso degli indirizzi IP dei clienti di Telecom Italia, né degli abbonati di qualunque altro Internet Service Provider attivo sul territorio italiano. · Più in generale, FAPAV, consapevole del dibattito a livello europeo sulla natura giuridica degli indirizzi IP, sente di dover revocare seriamente in dubbio la generica affermazione di Telecom Italia secondo cui, anche nella fattispecie in esame, l’indirizzo IP sarebbe genericamente un “dato personale”. FAPAV intende infatti sottoporre all’esame del Garante una essenziale distinzione: nei fatti l’indirizzo IP è un dato personale solo e soltanto per l’operatore di telecomunicazioni che lo genera, essendo impossibile a qualunque altro soggetto collegare quel numero ad un utente individuato. La “identificabilità” richiesta dalla definizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) Codice Privacy deve essere valutata alla stregua di dati di fatto e giuridici: e, in difetto di un qualsivoglia registro pubblico o accessibile al pubblico (come nel caso della BDU delle utenze telefoniche), chi abbia per caso acquisito un indirizzo IP non potrà mai identificare l’utente se non con la collaborazione dell’operatore di rete. Tale circostanza non richiede complesse spiegazioni tecniche: essa è comprovata dal fatto che nei casi Peppermint e Promusicae veniva chiesto al Giudice di ordinare all’operatore di telecomunicazioni di associare l’indirizzo IP ad un utente. Dunque chi aveva l’indirizzo IP non aveva modo – se non per collaborazione spontanea o iussu iudicis – di individuare l’utente. · In ogni modo, come risulta chiaro dalla procedura sopra descritta, i dati aggregati riportati nel giudizio de quo risultano essere stati acquisiti a seguito della adozione di tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi trattamento di dati personali, come evidenziato nei punti precedenti e come avvalorato dalla circostanza che la finalità specifica della attività di cui si tratta è tesa esclusivamente a porre un freno al fenomeno della violazione del diritto d’autore sulle opere cinematografiche nella sua generalità, chiamando il fornitore di connettività maggiormente coinvolto alle sue responsabilità. A tale riguardo, anche il Gruppo di Lavoro ex art. 29 Direttiva 46/95 ha in più occasioni ricordato che quando i dati raccolti non possono essere definiti quali “dati personali” la Direttiva non è applicabile, con la susseguente assenza di responsabilità per chi ha raccolto tali informazioni non personali (Vedi il Parere 4/2007 del 20 aprile 2007 sulla nozione di “dati personali”). Per altro verso, con specifico riferimento ai “dati personali” (che nel nostro caso non sono l’oggetto della raccolta dei dati aggregati), il Garante Europeo ha ritenuto ammissibile il loro trattamento (si v. il parere del 2 settembre 2008, paragrafo 35) nel contesto di situazioni di violazioni dei diritti d’autore al fine della preparazione di attività giudiziarie, in ciò incluse le azioni legali. 6. La tutela giudiziaria dei diritti Evidenziato dunque che non risulta esservi alcun trattamento di dati personali, neanche nella fase di raccolta dei dati aggregati, vi sono peraltro una molteplicità di altri elementi che l’Autorità intestata non potrà ignorare al fine di contestualizzare la fattispecie. In primo luogo si deve evidenziare come i dati aggregati siano stati utilizzati nel giudizio de quo con la chiara finalità di far valere in sede giudiziaria i diritti sull’opera cinematografica (art. 24, comma 1, lett. f Codice Privacy). A ciò si aggiunga la circostanza che i dati aggregati non riguardano una generica attività di ‘downloading’ bensì quella relativa solo e soltanto a quelle determinate pellicole la cui circolazione è sicuramente illecita. I dati aggregati sono poi utilizzati per ottenere, per via giudiziaria, la cessazione di una attività altamente lucrativa posta in essere da siti che deliberatamente si pongono, fattualmente e giuridicamente, al di fuori della sfera d’azione effettiva della giurisdizione italiana impedendo qualsiasi forma di legittimo esercizio del diritto costituzionale (art. 24) di azione a tutela dei propri diritti. Il concorso nell’illecito di Telecom Italia dipende anche dalla sua co-interessenza agli utili generati dal traffico di ‘downloading’ illegale, dal quale Telecom Italia consegue un lucro. 7. Gli orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europea Contrariamente a quanto vorrebbe far intendere Telecom Italia nella sua ‘segnalazione’ gli orientamenti comunitari sono decisamente contrari ai suoi assunti. Per incominciare, nella sentenza Promusicae, al paragrafo 54, esplicitamente afferma: “Occorre pertanto constatare che la direttiva 2002/58 non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere l’obbligo di divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile”. Anche se al para. 55 chiarisce che Tale statuizione ha un decisivo rilievo a fortiori nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Roma, nel quale non è versato alcun dato personale nè vi è alcuna istanza volta ad ottenere la divulgazione di dati personali. Vi è solo la defatigatoria eccezione – priva come si è visto di base fattuale – secondo cui i dati aggregati citati in atti sarebbero stati ottenuti sulla base di dati personali trattati in assenza dei requisiti di legge. Ed il tentativo di escludere dalle prove processuali dati che personali non sono, nè sono mai stati. Ma la Corte di Giustizia non è fermata qui: nel caso LSG c. Tele 2 le sue determinazioni sono ancor più nette. Per comodità dell’Autorità e onde evitare rinvii a documenti esterni, pare opportuno riportare testualmente le parti motivazionali dell’ordinanza. In primo luogo essa fornisce l’interpretazione autentica dei paragrafi 54 e 55 della sentenza Promusicae prima riportati: << 29 Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto comunitario, in particolare l’art. 8, n. 3, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58, non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a soggetti privati terzi di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l’avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, all’atto della trasposizione delle direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.>> La decisione prosegue: << 38 La Tele2 afferma, in particolare, che gli intermediari dovrebbero essere in grado di porre fine alle violazioni del diritto d’autore. Orbene, dato che i fornitori di accesso a Internet non dispongono di alcun controllo giuridico o sostanziale sui servizi ai quali l’utente accede, essi non sarebbero in grado di porre fine a dette violazioni e, quindi, non rientrerebbero nella nozione di «intermediario» ai sensi della direttiva 2001/29. 39 Occorre anzitutto osservare che la causa all’origine della citata sentenza Promusicae aveva ad oggetto la comunicazione, da parte della Telefónica de España SAU, società la cui attività consiste, tra l’altro, nella fornitura di servizi di accesso a Internet, dell’identità e dell’indirizzo fisico di talune persone alle quali essa forniva tali servizi ed il cui indirizzo IP, nonché la data e l’ora di connessione, erano noti (sentenza Promusicae, cit., punti 29 e 30). 40 È pacifico che 41 Pertanto, allorché al punto 70 della citata sentenza Promusicae la Corte ha dichiarato che le direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48 non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile, essa non ha escluso, sic et simpliciter, la possibilità per gli Stati membri di stabilire un dovere di informazione a carico dei fornitore di accesso a Internet, in applicazione dell’art. 8, n. 1, della direttiva 2004/48. 42 Si deve altresì rilevare che, in forza dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29, gli Stati membri vigilano a che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi. 43 Orbene, un fornitore di accesso che si limiti a consentire agli utenti l’accesso a Internet, anche senza proporre altri servizi né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, fornisce un servizio suscettibile di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto d’autore o un diritto connesso, dato che procura all’utente la connessione che gli consentirà di violare detti diritti. 44 Del resto, in base al cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, i titolari di diritti devono avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Orbene, è certo che il fornitore di accesso, allorché consente l’accesso alla rete Internet, permette che l’abbonato e un terzo operino siffatte violazioni in rete. 45 Siffatta interpretazione è avvalorata dalla finalità della direttiva 2001/29 che, come risulta in particolare dal suo art. 1, n. 1, mira a garantire la tutela giuridica effettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno. Infatti, qualora si escludesse dalla nozione di «intermediario», ai sensi dell’art. 8, n. 3, di tale direttiva, un fornitore di accesso, unico detentore dei dati che consentano di identificare gli utenti che abbiano violato i suddetti diritti, la tutela prevista dalla medesima direttiva subirebbe una riduzione sostanziale.>> Se dunque FAPAV legittimamente potrebbe chiedere al Tribunale di Roma nei confronti di Telecom Italia un ordine per avere i nominativi degli utenti che sulla sua rete stanno scaricando illegalmente opere protette, è più che legittimo che essa fondi la sua domanda su dati aggregati dei soggetti, non identificati nè identificabili, che stanno quotidianamente effettuano l’attività illecita. 8. La rilevanza penale dell’attività posta in essere (e che si intende impedire) La “segnalazione” di Telecom Italia non solo è priva di qualsiasi base giuridica e fattuale, ma costituisce la migliore evidenza di un concorso quantomeno materiale in una attività penalmente illecita. Sul concorso si è già espressa la CGCE nell’ordinanza appena citata. Sulla dimensione penale pare inutile richiamare all’Autorità la recente decisione della Corte di Cassazione (sez. III penale) 29.9.-23.12.2009 n. 49437, la quale nell’affermare la rilevanza penale dell’attività svolta dal noto sito The Pirate Bay (fra quelli ai quali FAPAV chiede di impedire l’accesso) ha affermato la piena liceità dei provvedimenti inibitori in tal senso: << Sussistendo gli elementi del reato di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett a-bis) [l. d’a.] il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte da diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività di illecita diffusione di tali opere>>. Ed in ossequio ai principi dell’unitarietà della giurisdizione e dell’effettività della tutela richiesta dal diritto comunitario, il provvedimento inibitorio consentito al giudice penale, non può certo essere negato al giudice civile, tanto più se funzionalmente competente per l’applicazione di quella specifica disciplina settoriale. In conclusione, la FAPAV reputa – a dir poco – singolare che all’Associazione di categoria che denuncia la dimensione (milioni!) degli illeciti compiuti a suo danno, il concorrente nell’illecito chieda conto di come abbia ottenuto quei dati, rovesciando il diritto: il derubato sul banco degli accusati, il complice del ladro con la toga della pubblica accusa! * * * La FAPAV confida di aver esaurientemente risposto ai quesiti posti nella lettera di cui in premessa. Fin d’ora, peraltro, in considerazione della importanza delle questioni in gioco e del non condivisibile tentativo di utilizzare la disciplina dei dati personali come mero paravento per occultare attività penalmente e civilmente illecite che arrecano gravissimi danni economici e diffondono una pericolosa cultura dell’illegalità (“su Internet tutto è permesso, tanto nessuno ci scopre”), la FAPAV chiede di essere audita, anche per fornire al Garante per la protezione dei dati personali, cui rinnova i sensi della sua alta stima e deferente rispetto, tutti gli ulteriori elementi che fossero ritenuti necessari.
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