| Procedimento FAPAV - TELECOM | |
Il Garante per la privacy ha dato ampia diffusione al proprio atto di intervento nella causa promossa da FAPAV contro Telecom Italia per arginare il dilagare dei fenomeni di pirateria cinematografica. Se le risposte di FAPAV fossero state prese in considerazione, il Garante della privacy avrebbe evitato di lanciare supposizioni del tutto infondate e che finiscono con il ledere la reputazione della FAPAV e delle sue associate, contribuendo a ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento di un suo illecito operato. In particolare si deve ribadire, come già illustrato al Garante, che: a) FAPAV non tratta, non ha trattato, e non ha chiesto ad alcuno di trattare dati personali di utenti della rete; b) FAPAV nella causa pendente avanti al Tribunale di Roma non ha prodotto alcun dato personale, né ha chiesto di entrarne in possesso, ma ha solo evidenziato dei dati statistici aggregati relativi al numero di downloading illegali dei film appena usciti nelle sale o anche prima della loro uscita pubblica. Le infondate supposizioni del Garante della privacy e il clamore che ne è conseguito appaiono costituire un oggettivo incoraggiamento al fenomeno della pirateria - che costituisce un reato - e a rafforzare l'errato convincimento che sulla rete tutto è lecito, perché l’impunità per le eventuali malefatte è garantita dalla legge sulla privacy.
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