Procedimento FAPAV - TELECOM

Il Garante per la privacy ha dato ampia diffusione al proprio  atto di intervento nella causa promossa da FAPAV contro Telecom Italia per arginare il dilagare dei fenomeni di pirateria cinematografica.

Spiace rilevare che in tale atto di intervento non si tenga minimamente conto delle dettagliate risposte  che FAPAV - già il 3 febbraio scorso - aveva fornito  a precise richieste del Garante e, a quanto consta, non le abbia nemmeno trasmesse all'Avvocatura dello Stato. Ciò non appare conforme ai generali criteri di correttezza che devono ispirare l'azione di ogni pubblica amministrazione, la quale non può semplicemente gettare nel cestino le osservazioni che le pervengano da cittadini o da imprese soggette alla sua sfera di azione. 

Se le risposte di FAPAV fossero state prese in considerazione, il Garante della privacy avrebbe evitato di lanciare supposizioni del tutto infondate e che finiscono con il ledere la reputazione della FAPAV  e delle sue associate,  contribuendo a ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento di un suo illecito  operato.

 

In particolare si deve ribadire, come già illustrato al Garante, che:

 

a)  FAPAV non tratta, non ha trattato, e non ha chiesto ad alcuno di trattare dati     personali di utenti della rete;

 

b)  FAPAV nella causa pendente avanti al Tribunale di Roma non ha prodotto alcun dato personale, né ha chiesto di entrarne in possesso, ma ha solo evidenziato dei dati statistici aggregati relativi al numero di  downloading  illegali dei film appena usciti nelle sale o anche prima della loro uscita pubblica. 

 

Le infondate supposizioni  del Garante della privacy e il clamore che ne è conseguito  appaiono costituire un oggettivo incoraggiamento al fenomeno della pirateria - che costituisce un reato - e a rafforzare l'errato convincimento che sulla rete tutto è lecito, perché l’impunità per le eventuali malefatte è garantita dalla legge sulla privacy.

 

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