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Legge 633/1941 (alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 9 aprile 2003, n.68).

La creazione di un'opera - letteraria, cinematografica, musicale, ecc. - determina il sorgere, in capo al suo autore, di un duplice diritto inerente all'opera stessa (il diritto d'autore). innanzitutto un diritto morale, di carattere personale e quindi irrinunciabile, che permette all'autore di rivendicare la paternità dell'opera; in secondo luogo un diritto patrimoniale che consiste nel diritto esclusivo di trarre dall'opera ogni possibile utilità economica: questo diritto patrimoniale può essere trasferito totalmente o parzialmente.

Il diritto d'autore nel suo complesso è tutelato nel nostro ordinamento dalla L.633/41, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la tutela di tale diritto. Successive leggi speciali hanno disciplinato aspetti particolari della tutela del diritto d'autore, integrando, ampliando e modificando il primo corpus normativo, anche in relazione all'attuazione delle diverse discipline comunitarie. Le principali integrazioni sono state:

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  • L. 29 luglio 1981, n.406: Misure contro la duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzate;

  • L. 20 luglio 1985, n.400: Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione e trasmissione di opere cinematografiche;

  • DLgs 16 novembre 1994, n. 685: Norme generali sul diritto d'autore;

  • Legge 18 agosto 2000, n. 248: Nuove norme di tutela del diritto d'autore, è la cd. "Legge antipirateria";

  • DLgs 9 aprile 2003, n.68, formalmente entrato in vigore in data 29 aprile 2003: Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

  • Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal DL 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005, n. 43.

La modifica più rilevante di tale legge è stata introdotta nel 1994 con il decreto legislativo n. 685 - attuativo della direttiva comunitaria 92/100 sul noleggio, prestito e altri diritti connessi al diritto d'autore - che ha innovato le disposizioni penali in materia di tutela del diritto d'autore. Nelle intenzioni del legislatore, l'introduzione dei nuovi articoli 171-ter e quater avrebbe dovuto esaustivamente determinare una organica disciplina penale a tutela delle opere dell'ingegno, risolvendo il problema della frammentarietà di fonti.

L'innovazione ha apportato notevoli vantaggi, non riuscendo però a colmare tutte le lacune normative. In primo luogo le norme penali succitate non determinano con sufficiente specificazione le condotte da reprimere, lasciando prive di tutela molte fattispecie, ed in secondo luogo le sanzioni previste non appaiono sufficientemente severe né sufficientemente applicate nella pratica. La non esaustività degli articoli citati è stata ampiamente risolta dalla Legge 248/2000 di cui sopra, che ha introdotto nuove fattispecie penali prima non contemplate ed ora contenute negli articoli 171 quinquies, sexies, septies, octies e nonies ed ha altresì ampliato le previsioni dell'art. 171-ter e di altri articoli vigenti. Gli articoli contenuti nella sezione II della legge 633 - alla voce "difese e sanzioni penali" - vengono applicati al verificarsi della commissione di una vasta gamma di atti di pirateria, tra i quali le duplicazioni illecite, il commercio di opere abusivamente duplicate, il noleggio abusivo, l'illecita trasmissione televisiva, la public performance.

Con l'approvazione del DLgs 68/2003, la materia è stata ulteriormente modificata e le previsioni normative sono state rese più puntuali e specifiche. Offriamo a tal proposito una disamina approfondita della Sezione II - Difese e sanzioni penali - contenute nella Legge 633/41, così come modificata dal DLgs di cui sopra:

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Per rendere più incisiva la repressione della pirateria audiovisiva, accanto ai reati previsti dalla rinnovata L. 633/41, il codice penale annovera al suo interno ulteriori fattispecie, quali ad esempio:

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  • Art. 416 (Associazione per delinquere):
    Quando l'attività illecita viene commessa da un'insieme di persone che si associano per fini delittuosi - ipotesi piuttosto frequente specialmente in caso di pirateria su titoli di prima visione, attività dietro la quale sono presenti grandi organizzazioni ed ingenti disponibilità economiche;

  • Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali):
    Fattispecie contestata per la falsificazione dei bollini SIAE, la riproduzione degli ologrammi o dei marchi delle case cinematografiche, la riproduzione di copertine, ecc.;

  • Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio):
    Il cui elemento caratterizzante è la vendita di una cosa non conforme a quella originale e idonea a trarre in inganno l'acquirente;

  • Art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico),

  • Art.615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici),

  • Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche),

  • Art. 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche),
    Detti articoli prevedono fattispecie atte a fronteggiare le nuove tipologie di reati di decoder piracy, smart cards piracy, satellite piracy non essendoci, prima dell'approvazione della Legge 248/2000, delle norme specificamente indirizzate a tali fattispecie;

  • Art. 648 (Ricettazione),
    Qualora venga accertato l'acquisto dei supporti contraffatti, in momenti diversi da persone diverse, si avrà concorso di più reati identici e l'imputato dovrà, ove ne ricorrano gli estremi, rispondere di ricettazione continuata.

 
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