T.U.L.P.S.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (emanato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), è la norma fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano per le materie relative alla pubblica sicurezza.

Art. 85-bis
Comma 1: E’ vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione, o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto o in parte, delle opere d’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

Comma 2: Il concessionario od il Direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all’interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.